Come molti ormai sanno, il D.Lgs. n. 32 del 27/01/2010 ha recepito la Direttiva 2007/2/CE che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale in ambito europeo, la cosiddetta INSPIRE.

In questo articolo voglio cercare di evidenziare alcuni punti salienti del provvedimento, che potranno aiutare a comprenderne meglio la portata, soprattutto noi che in questo settore ci lavoriamo.

Innanzitutto non è banale sottolineare come all’art. 1 venga definito l’ambito di applicazione del Decreto ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono disponibili in formato elettronico;

b) sono detenuti da o per conto di:

1) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell’ambito dei compiti di servizio pubblico;

2) terzi, che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III.

ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) sono disponibili in formato elettronico;
b) sono detenuti da o per conto di:
1) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o
aggiornati dalla medesima autorità e rientrano nell’ambito dei compiti di servizio pubblico;
2) terzi, che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
c) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III.

All’art. 2 troviamo poi le definizioni di alcuni termini e concetti, di fondamentale importanza sia tecnologica che strategica. Oltre a definire cosa sia la stessa INSPIRE, i dati territoriali, i metadati, i servizi e l’interoperabilità, vengono esplicitati concetti come:

  • elenco ufficiale delle autorità pubbliche – ovvero la fonte per l’individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’art. 1;
  • indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale – ovvero la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Accesso del pubblico all’informazione ambientale), disponibili in formato elettronico;
  • geoportale nazionale – un sito internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all’articolo 7 del Decreto (che vedremo più avanti).

I soggetti che, a livello nazionale, sono individuati come competenti per l’attuazione del Decreto sono innanzitutto il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM per gli amici) che si avvale dell’ISPRA in qualità di struttura tecnica.

E veniamo ora alle questioni più prettamente tecniche…

Metadati

All’art. 4 si entra nel merito dei metadati, con una loro definizione concettuale ben precisa e dettagliata all’Allegato IV del medesimo Decreto. Questo fino all’emanazione dei decreti di cui all’art. 59 comma 5 del Codice dell’amministrazione digitale. Vengono anche fissate le scadenze secondo le quali:

  1. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II del Decreto dovranno fornire i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010.
  2. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III dovranno fornire i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.
  3. Le autorità pubbliche che produrranno, gestiranno o aggiorneranno set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al Decreto stesso, aggiorneranno i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall’adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT)

Già definito dall’art. 59 comma 3 sempre del Codice dell’amministrazione digitale, il RNDT costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali e ai servizi così come definiti dal Decreto. Ogni sei mesi MATTM e ISPRA verificano che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

Interoperabilità

Fondamentale anche la definizione di interoperabilità che il Decreto fornisce, soprattutto nell’ambito delle modalità con le quali le autorità pubbliche devono rendere disponibili i set di dati territoriali conformemente alle disposizioni adottate a livello comunitario (ad esempio il sistema WISE). Nel caso non lo fossero, le stesse autorità pubbliche devono adeguare i propri set di dati territoriali o in alternativa mettere in atto opportuni servizi di conversione, come tra l’altro definiti sempre dal Decreto all’art. 7, comma 1, lettera d) (vedi più avanti).

Anche qui vengono definite delle scadenze:

  1. Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall’adozione delle disposizioni comunitarie.
  2. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall’adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.

Servizi di rete

Si tratta della struttura portante dell’intera IDT nazionale così come definita e concepita dal Decreto. All’art. 7 vengono infatti individuati:

a) servizi di ricerca che consentano di cercare, mediante il RNDT, i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l’interoperabilità;

e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

I servizi dovranno essere facilmente e gratuitamente utilizzabili dai cittadini, disponibili e accessibili via internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguati. Un’altro concetto importante riguarda le funzioni di ricerca dei servizi di cui sopra, che devono contemplare:

a) parole chiave;

b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c) qualità e validità dei set di dati territoriali;

d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario;

e) localizzazione geografica;

f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

Il SINAnet

Non poteva certo essere lasciata fuori dalla logica INSPIRE la rete SINAnet, ovvero l’infrastruttura del Sistema Informativo Nazionale Ambientale, messo su e gestito dall’ISPRA già dalla fine degli anni ’90. Con lo scopo di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all’analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente, le autorità pubbliche dovranno rendere disponibili all’ISPRA gli elementi informativi necessari ad assicurare l’interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell’ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di cui all’art. 59 comma 5 del Codice dell’amministrazione digitale.

Il geoportale nazionale

E’ il nuovo nome del Portale Cartografico Nazionale, che avrà come funzione quella di consentire al pubblico di avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale come punto di accesso per le finalità del Decreto, per il livello nazionale:

a) ai servizi di rete di cui all’articolo 7 tramite il RNDT;

b) ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l);

c) alla rete SINAnet, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 5.

Accesso al pubblico

Veniamo ora a uno dei punti salienti della Direttiva 2007/2/CE, ma soprattutto della Direttiva 2003/4/CE – recepita dall’Italia con il D.Lgs. 195/2005 – sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. All’art. 9 del Decreto viene sancito che le autorità pubbliche devono garantire l’accesso ai dati e ai servizi tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili e accessibili via internet. Soprattutto devono farlo gratuitamente, e sono fatte salve ovviamente restrizioni per dati sensibili e per motivi di pubblica sicurezza e di difesa nazionale.

Altra questione fondamentale è che i dati (art. 9 comma 8 ) “possono” essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. Quel “possono” ce lo si poteva anche risparmiare… e infatti al comma 8 si offre la possibilità di deroga alla gratuità dei dati e dei servizi, affinché le autorità pubbliche possano, per esigenze di autofinanziamento, garantire l’accesso a fronte del pagamento di tariffe da parte degli utilizzatori.

Riuso dei dati

Quello del riuso dei dati può apparire un aspetto forse banale o astruso ai più, ma se pensiamo a quanti soldi sono stati fino ad oggi spesi – e ancora questo avviene – dalle amministrazioni pubbliche per acquistare ortofoto, carte tecniche numeriche, tematismi i più disparati, senza tener conto di ciò che già esiste e magari è stato realizzato da un altro soggetto sul proprio stesso territorio…

Perciò all’art. 10 viene garantito il libero accesso, scambio e dunque riutilizzo dei dati ambientali e dei relativi servizi fra autorità pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precludendo ogni limitazione e ostacolo affinché questo possa avvenire. Per i set di dati territoriali già acquisiti, alla data dell’entrata in vigore del Ddecreto, sotto condizioni di licenza d’uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza. Anche qui però è prevista la possibilità di derogare alla gratuità e, mediante opportuni decreti da emanare, possono essere individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche.

Le attività di coordinamento

E’ utile ora spendere due parole su come le complesse attività che il Decreto si occupa di disciplinare, verranno coordinate sia a livello nazionale che regionale. Il “Tavolo di Coordinamento Stato – regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale” già attivo in seno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, viene trasferito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di “Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale”.

La Consulta è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, ma ha anche un ruolo di indirizzo tecnico all’azione del MATTM nell’ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Nell’ambito della Consulta verranno poi istituite apposite sezioni tecniche per facilitare le attività istruttorie delle quali essa si occuperà.

Gli allegati

Gli allegati I, II e III al Decreto si occupano di individuare le categorie tematiche di dati territoriali per le quali dovranno essere realizzati i metadati di cui all’art. 4 entro le relative scadenze (vedi sezione precedente). All’allegato IV vengono invece definite le regole tecniche per i metadati stessi, ovvero:

  1. Struttura dei metadati per i dati territoriali.
  2. Metadati comuni a tutte le tipologie di dati territoriali.
  3. Metadati aggiuntivi per i dati raster.
  4. Metadati relativi ai servizi.
  5. Dizionario dei metadati.
  6. Dizionario dei metadati relativi ai dati territoriali.
  7. Liste dei valori per i metadati relativi ai dati territoriali.
  8. Dizionario dei metadati supplementari per i dati raster.
  9. Liste dei valori per i metadati supplementari relativi ai dati raster.
  10. Dizionario dei metadati relativi ai servizi
  11. Liste dei valori per i metadati relativi ai servizi.

Come affermato all’art. 4, queste regole tecniche sono valide in prima applicazione del Decreto, in attesa della successiva emanazione dei decreti specifici di cui all’art. 59 comma 5 del Codice dell’amministrazione digitale.

Conclusioni

Insomma, finalmente habemus INSPIRE… Ma come avrete intuito leggendo l’articolo, il lavoro da fare è tanto, come pure tanti sono i soggetti parte in causa sia a livello nazionale che regionale e locale, e le cui azioni andranno coordinate per poter raggiungere gli obiettivi cardine del Decreto, ovvero: 1) accesso pubblico ai dati e servizi, 2) realizzazione di una IDT efficace ed efficiente, 3) riuso dei dati.

In tutto ciò, anche le aziende e i professionisti che operano nel settore delle IDT e dei dati territoriali dovranno acquisire un approccio più “sistemico” rispetto a queste esigenze, affinchè chi produce ortofoto, CTR o tematismi di settore, come pure – e soprattutto – i System Integrator si sentano parte di un progetto a lungo termine, molto molto complesso da portare a termine, ma al tempo stesso assolutamente necessario e, lasciatemelo dire, estremamente entusiasmante

Buona INSPIR(azion)E a tutti dunque!

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 32. Attuazione della direttiva INSPIRE 2007/2/CE

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  1. Il 15 Maggio 2010 era la data di scadenza per il primo report obbligatorio degli stati membri sull’implementazione di INSPIRE.

    Sembra che ad oggi sia rintracciabile solo il report della Gran Bretagna.
    – http://www.epsiplatform.eu/news/news/uk_reports_on_inspire
    – http://www.epsiplatform.eu/news/news/inspire_report_deadline_missed

    Per chi è in ritardo qui c’è il template
    – http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Monitoring_and_Reporting/Template_for_the%20_INSPIRE_Country_Report.doc

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